Formazione Professionale
Normativa
In attuazione delle disposizioni di cui all’art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, il CNI ha emanato il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) e le Linee di Indirizzo – Testo Unico 2018 per l’applicazione del suddetto Regolamento. Queste ultime sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2018, le linee guida e le circolari esplicative in precedenza emanate, organizzando e sintetizzando la disciplina in un Testo Unico.
Le Linee di indirizzo individuano la disciplina pertinente l’aggiornamento della competenza professionale e impegnano i professionisti, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione, così come ogni altro soggetto autorizzato dal CNI a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell’Ingegneria, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.
Obbligo formativo
L’obbligo formativo è rivolto solo a coloro che esercitano la “professione regolamentata”, intesa come l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o al l’accertamento delle specifiche professionalità (DPR 137/2012 – art. 1, comma 1). Chi non esercita la professione regolamentata, può rimanere iscritto all’albo senza assolvere l’obbligo della formazione continua.
Crediti Formativi Professionali – CFP
Per esercitare la professione, l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione.
Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.
Il 31/12 di ogni anno vengono detratti 30 CFP, una volta arrivati a zero crediti non ne verranno più detratti (non si può scendere sotto lo zero). Se si possiedono meno di 30 CFP (o zero CFP) non si verrà cancellati dall’Ordine e nel momento in cui si dovesse decidere di usare nuovamente il timbro, ci si può prima adoperare per raggiungere i 30 CFP.
L’iscrizione all’Ordine quindi non è legata al numero di crediti che si possiede.
Procedimenti disciplinari
Gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal Regolamento e dalle Linee di indirizzo e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all’obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, come prescritto dall’art. 12 del Regolamento, sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a del DPR 7/08/2012 n.137 o in generale abbiano svolto attività che prevedano un obbligo di formazione continua in base ad altre disposizioni legislative o regolamentari.
Si allega la copia delle Linee di indirizzo TESTO UNICO 2018
Si allega la copia della Circolare CNI n.164 dicembre 2017
Si allega la copia del Regolamento sulla formazione
Apprendimento formale
L’apprendimento formale riguarda la frequenza a Master universitari di I e II livello, a dottorati di ricerca, a corsi universitari con esame finale.
Le istanze di apprendimento formale si inviano direttamente dal portale della formazione www.mying.it entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.
Corso Universitario
La frequenza di insegnamenti universitari (relativi a materie connesse all’attività professionale) con esame finale permette il riconoscimento di 1 CFP per ogni CFU previsto dal piano didattico universitario per quell’ingegnamento, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP anno. Il limite annuo, per 2 anni, per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale è pari a 30 CFP.
Dottorato
La partecipazione al Dottorato di Ricerca attribuisce 30 CFP all’anno per ogni anno di frequenza, per un massimo di 3 anni, previa presentazione dell’autocertificazione relativa all’ammissione all’anno successivo o, per l’ultimo anno, relativa al conseguimento del titolo. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al passaggio di anno o al superamento dell’esame finale.
Master
Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore) svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD. Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.
Apprendimento non formale
Le tipologie di attività formative che ricadono nella categoria dell’apprendimento non formale sono:
- corsi e seminari, compresi quelli abilitanti (es. prevenzione incendi, RSPP, coordinatore sicurezza ecc.)
- convegni e conferenze
- visite tecniche
- stages formativi
- altri eventi specificatamente individuati dal CNI
Solo le attività di formazione frontale o a distanza organizzate dagli Ordini territoriali o dai provider autorizzati dal CNI possono conferire CFP, il cui elenco è disponibile sul sito www.formazionecni.it (sezione Albo Provider).
Ogni evento dei provider autorizzati deve essere preventivamente accreditato dl CNI o dall’Ordine territoriale sul cui territorio si svolge l’evento.
Gli eventi non formali che danno CFP sono presenti sulla piattaforma www.formazionecni.it
I crediti assegnati dall’Ordine territoriale sul cui territorio si svolge l’evento o dal provider hanno validità sull’intero territorio nazionale.
Nello specifico, per questa tipologia di attività 1 ora di partecipazione equivale a 1 CFP maturato.
Esistono alcune limitazioni:
- convegni, congressi e visite tecniche possono riconoscere al massimo 3 CFP pe evento, per un totale di 9 CFP per ciascuna di queste tipologie. Il Regolamento non pone una limitazione sul numero massimo di partecipanti;
- i seminari possono riconoscere al massimo 6 CFP/evento; il numero massimo di partecipanti ammessi all’evento è 200;
- i corsi non hanno limite di CFP riconosciuti, ma ammettono un massimo di 100 partecipanti. Esistono degli obblighi minimi di presenza (testimoniata
dall’apposizione della firma ingresso e uscita): 100% per eventi che si svolgono su unica giornata e 90% della durata complessiva per eventi su più giornate.
Se il corso non è organizzato dagli Ordini Territoriali (eventualmente in collaborazione con altri soggetti) o dagli altri soggetti abilitati, sono riconoscibili solo i CFP per aggiornamento “informale”, che hanno il limite di 15 CFP/anno (autocertificazione).
ll professionista che sia anche docente nell’ambito di attività di formazione professionale continua non formale per la quale sono riconosciuti CFP potrà maturare 1 CFP per ogni ora di docenza, per un massimo di 15 CFP/anno.
Anagrafe Nazionale CFP
Entro il 31 marzo di ogni anno (fatte salve eventuali proroghe da parte del CNI) è possibile compilare sul portale www.mying.it l’autocertificazione per il rilascio di 15 CFP dovuti per aggiornamento informale legato all’attività professionale svolta nell’anno precedente.
Analoga tempistica è stata prevista per le richieste di crediti informali dovute a:
- Pubblicazioni
- Brevetti
- Partecipazioni a commissioni di esame e gruppi di lavoro