FAQ Riconoscimento dei Crediti Formativi

  1. Da quando è in vigore l’obbligo formativo?
    A partire dal 1° gennaio 2014
  2. Chi è soggetto all’obbligo della formazione?
    Tutti i professionisti iscritti all’albo che esercitano la professione regolamentata, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.
  3. Quali sono i compiti del Consiglio Nazionale?
    Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito di definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l’offerta formativa, monitorare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i corsi, promuovere l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti, riconoscere CFP per eventi non formali, riconoscere CFP di tipo informale.
  4. Quali sono i compiti dell’Ordine?
    Gli Ordini territoriali organizzano le attività formative secondo le linee di indirizzo del CNI, riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal CNI e assegnano il numero di CFP
  5. Chi può erogare formazione riconosciuta ai fini dell’aggiornamento professionale?
    L’Ordine e gli enti autorizzati dal CNI secondo le procedure e modalità indicate nel regolamento approvato dal Ministero.
  6. Quanti crediti sono richiesti per esercitare la professione?
    Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale cumulato.
  7. Sono obbligato ad acquisire un minimo di Crediti Formati per ogni anno solare.
    NO. Non esistono vincoli in tal senso, l’importante è non scendere mai sotto i 30 CFP accumulati
  8. I crediti acquisiti in un anno solare valgono anche per i successivi?
    Non esistono “scadenze“ per i crediti acquisiti. Occorre solo stare attenti che con i 30 CFP che vengono detratti ogni anno non si scenda sotto la soglia minima dei 30 CFP accumulati
  9. Se al primo gennaio di ogni anno supero i 120 CFP i crediti in eccesso possono essere recuperati negli anni successivi?
    NO
  10. I crediti acquisiti con la partecipazione ai corsi abilitanti o successivi aggiornamenti (L. 81/2008, 151/2011 etc.) sono validi ai fini dell’aggiornamento continuo delle competenze professionali?
    SI, se i corsi sono stati erogati dagli Ordini Professionali degli Ingegneri o da soggetti preventivamente autorizzati dal CNI ad erogare formazione.
  11. La frequenza ad un corso abilitante/successivi aggiornamenti (L. 81/2008, 151/2011 etc.) organizzato da un Ordine professionale diverso da quello degli Ingegneri è valida ai fini dell’aggiornamento continuo delle competenze professionali?
    NO, la frequenza del corso non consente di acquisire crediti formativi
  12. Quanti CFP posso accumulare?
    Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
  13. Se ho terminato i CFP vado in negativo?
    Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
  14. Posso esercitare anche se non ho assolto all’obbligo dell’aggiornamento?
    Qualora un iscritto eserciti la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
  15. Si può essere esonerati dalla formazione obbligatoria?
    Sono esonerati gli iscritti all’Albo che rientrano nei seguenti casi:
    maternità o paternità (un anno);
    servizio militare volontario e servizio civile;
    grave malattia o infortunio;
    assistenza a figli e parenti di primo grado;
    casi documentati di impedimento.
  16. Come faccio ad ottenere l’esonero per una delle tipologie previste?
    La concessione dell’esonero è di competenza del proprio Ordine di appartenenza al quale occorre rivolgersi per presentare l’istanza secondo le modalità stabilite dal cni.
  17. Quali sono le attività che prevedono il rilascio di CFP?
    Si possono conseguire CFP e con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale.
    Sono attività di formazione non formale:
    a. conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI, la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stages formativi.
    Le attività di formazione informale sono:
    b. l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior, la
    partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.
    Sono attività di formazione formale:
    c. la frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.
  18. Esistono limiti di acquisizione per specifiche tipologie di CFP per singolo anno, oltre a quello generale che prevede la soglia dei 120 per il totale complessivo?
    Annualmente possono essere accumulati i CFP previsti per le singole attività Formative con i seguenti vincoli:
    Convegni max 9 cfp/anno
    Visite tecniche max 9 cfp/anno
    Docenze max 15 cfp/anno
    Formazione estero max 15 cfp/anno
    Partecipazione Gruppi lavoro/commissioni max 5 cfp/anno
    Certificazione competenze max 15 cfp/anno
    Master universitari di I e II livello max 30 cfp/anno
    Corsi universitari con esame finale max 15 cfp/anno (max 30 cfp/anno per iscritti sezione B anni)
  19. Durante il periodo di esonero posso accumulare CFP?
    No. I crediti formativi acquisiti per partecipazioni ad eventi svoltisi durante il periodo di esonero, sebbene vengano registrati in anagrafe non sono riconosciuti.
  20. Sono un soggetto non autorizzato dal CNI, che nei prossimi giorni organizza un importante evento formativo/convegno. Come posso farmi riconoscere CFP per l’evento?
    Non e’ possibile riconoscere cfp per eventi che non siano organizzati da un Ordine territoriale o da un soggetto autorizzato in precedenza dal CNI.
  21. Un Ordine territoriale, può riconoscere cfp per eventi organizzati da soggetti non autorizzati dal CNI, previa valutazione del programma proposto, condividendone le finalità formative e la qualità scientifica?
    NO, non è possibile riconoscere cfp nel caso sopra descritto, in quanto il regolamento non consente agli Ordini di “accreditare” eventi di soggetti non autorizzati dal CNI. Per riconoscere i CFP è necessario che l’organizzatore sia l’Ordine territoriale, che comunque può nella sua autonomia, utilizzare la collaborazione didattica e organizzativa di soggetti non autorizzati dal CNI, rimanendo comunque l’unico responsabile dei contenuti scientifici dell’evento.
  22. Quando mi iscrivo ad un corso organizzato da una Società o un Ente diverso dall’Ordine Professionale degli Ingegneri come faccio a sapere se mi saranno riconosciuti CFP validi ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali?
    Chi si iscrive ad un corso organizzato da un soggetto diverso da un Ordine degli Ingegneri deve accertarsi che il soggetto erogatore di formazione sia stato preventivamente autorizzato dal CNI e che al corso siano stati assegnati i CFP dallo stesso CNI o dall’Ordine territoriale competente. Tutte le attività formative riconosciute ai fini del rilascio di CFP sono consultabili sul sito www.formazionecni.it o www.mying.it.
  23. Ho consultato l’elenco degli eventi presenti nella banca dati eventi disponibile all’ indirizzo www.formazionecni.it e www.mying.it ma non trovo l’evento che mi è stato proposto come accreditato.
    L’informazione che ha ricevuto dagli organizzatori del corso non è corretta e di conseguenza la frequenza al corso non rilascia CFP.
  24. Mi sono iscritto ad un corso organizzato da un soggetto riconosciuto dal CNI ma l’evento non è presente nella banca dati degli eventi accreditati.
    Anche se organizzato da un soggetto autorizzato dal CNI (provider) i corsi che rilasciano CFP devono essere riconosciuti da CNI o da un Ordine territoriale, pertanto il corso da lei indicato non riliscia CFP ai partecipanti.
  25. Sono un ingegnere Meccanico ed ho partecipato ad un evento formativo per tematiche non attinenti la mia professione . Mi verranno riconosciuti i CFP previsti?
    SI non esistono vincoli o regole in tal senso. I professionisti acquisiscono i CFP previsti dall’evento indipendentemente dalla tematica del corso.
  26. Ho cercato nella banca dati nazionale dei corsi accreditati e ho notato che nella scheda descrittiva del corso che mi interessa è riportata la frase “settori: ingegneria civile”. Che cosa significa?
    Ogni organizzatore è libero di classificare il corso sulla base dei contenuti. Il corso da lei individuato secondo l’organizzatore è rivolto principalmente a professionisti che svolgono la loro attività nel settore dell’ingegneria civile. Tale classificazione non ha alcuna attinenza con il riconoscimento dei CFP per specifiche categorie professionali. Qualunque ingegnere che frequenta il corso sopra indicato acquisisce i crediti formativi anche se svolge la sua attività in altri settori.
  27. Mi sono iscritto ad un corso organizzato da un soggetto riconosciuto dal CNI, l’evento non è presente nella banca dati degli eventi accreditati ma nella locandina inviatami dal provider c’era scritto “richiesto accreditamento al CNI”. Mi verranno riconosciuti i CFP?
    I provider sono tenuti ad inviare al CNI o all’Ordine territoriale, la richiesta di riconoscimento CFP almeno 30 gg prima dell’evento. Pertanto è possibile promuovere il corso anche prima di aver ricevuto il riconoscimento di CFP, purché venga fornita correttamente l’informazione che il corso non è stato ancora riconosciuto sebbene sia stata inoltrata la relativa istanza. È comunque libera scelta del professionista iscriversi al Corso prima che lo stesso sia stato ufficialmente riconosciuto. Ovviamente i CFP saranno acquisiti solo se l’evento sarà stato riconosciuto ufficialmente.
  28. Quando frequento un corso sono tenuto a comunicare i CFP al CNI o al mio Ordine?
    NO, al termine di ogni corso l’Ordine o l’ente accreditato dal CNI erogatori della formazione provvedono a inviare telematicamente all’anagrafe Nazionale l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi.
  29. Quando partecipo ad un evento, mi vengono riconosciuti i CFP indipendentemente dalle ore che frequento?
    I CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista.
    I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo, negli eventi su singole giornate.
  30. Per i corsi che terminano nell’anno successivo a quello di inizio, quando sono riconosciuti i CFP?
    I CFP sono riconosciuti al termine del corso o nel caso di eventi con esame finale alla data di superamento della prova CREDITI FORMALI E NON FORMALI REGISTRATI NELL’ANAGRAFE.
  31. Non ho fatto in tempo ad inviare entro la data di scadenza prevista dalla circolare del CNI l’istanza di autocertificazione per il riconoscimento di 15 CFP per l’attività professionale/Riconoscimento di crediti formali ed informali. Come posso fare?
    Non è più possibile inoltrare l’istanza
  32. La partecipazione alle commissioni tematiche/gruppi di lavoro istituite dall’Ordine territoriale/CNI rilascia CFP?
    Non è previsto il rilascio di CFP per la partecipazione alle commissioni tematiche istituite presso l’Ordine o il CNI.
  33. Cosa accade se un iscritto, che non abbia assolto all’obbligo di aggiornamento professionale, non ha esercitato la professione pur essendo iscritto all’ordine? Cosa accade se poi riprende ad esercitare? E’ sufficiente che nell’anno in cui ha esercitato abbia accumulato 30 CFP?
    Il DPR 137/2012 sancisce l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per chiunque eserciti la Professione regolamentata intendendo per «professione regolamentata» l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità. L’ingegnere che non esercita attività riservata o non riservata consentita solo a seguito d’iscrizione all’Ordine professionale non perde il diritto di rimanere iscritto a quest’ultimo.
  34. Sono un iscritto all’Ordine e lavoro all’Estero come dipendente, è possibile frequentare corsi in Università all’estero e ricevere comunque i CFP necessari?
    Si devono distinguere due casi:
    quello concernente le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale apprendimento che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, consiste nell’”apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell’ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio”), cui si applicano i criteri previsti dall’Allegato A del Regolamento (frequenza di corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca: 30 CFP/anno; frequenza di corsi universitari con esame finale) direttamente dall’Ordine;
    quello relativo alle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale (caratterizzato, ai sensi del menzionato art. 2, comma 1 del Regolamento, “[.] da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale”), il cui riconoscimento ai fini dell’attribuzione dei corrispondenti CFP dovrà essere valutato dall’Ordine territoriale di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo specifiche per le attività di formazione erogate all’estero, elaborate dal CNI.
  35. Sono un ingegnere dipendente, vorrei sapere se la formazione erogata dal mio ente computa ai fini della formazione obbligatoria.
    Ai fini dell’ottenimento dei CFP, nelle Linee di indirizzo (approvate dal CNI nella seduta del 13/12/2013), si prevedono due distinte modalità per il riconoscimento, delle attività di formazione erogate ai dipendenti dall’ente o azienda di appartenenza: nella prima, queste possono essere riconoscibili solo qualora “[…] l’ente o l’azienda in questione operi […] in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o/ e con altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento”; nella seconda, in assenza di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, le suddette attività “[…] saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A”.
  36. Sono riconosciuti CFP per l’insegnamento di materie tecniche nelle scuole superiori di secondo grado o per l’attività di assistente/ docente universitario?
    NO, non è previsto dal regolamento approvato dal Ministero della Giustizia.
  37. In quali casi e’ possibile acquisire CFP per attività di docenza.
    E’ possibile acquisire CFP, nel limite massimo di 15 per anno, solo per docenze non ripetitive previste all’ interno di eventi formativi di tipo non formale che rilasciano cfp ai partecipanti.
  38. E’ possibile seguire un corso di aggiornamento organizzato dall’ordine degli Architetti o da altro Ordine Professionale ed ottenere i crediti formativi che l’Ordine degli Ingegneri assegna ai suoi iscritti?
    I corsi organizzati da soggetti terzi all’Ordine degli Ingegneri possono rilasciare CFP solo nel caso in cui detti soggetti sono accreditati presso il CNI come soggetti autorizzati all’erogazione della formazione valida ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali.
  39. Modalità di aggiornamento dell’Anagrafe nazionale dei crediti.
    Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del 1 Gennaio. Durante l’anno solare l’anagrafe nazionale dei crediti registra tutte le partecipazioni ad eventi formativi autorizzati al rilascio di CFP senza effettuare il conteggio totale dei CFP maturati sino a quella data. La soglia dei 120 CFP è intesa come valore massimo al 31 dicembre e quindi il controllo del superamento di tale soglia viene fatto solo al 31 dicembre di ogni anno, successivamente alla detrazione dei 30 CFP.
    49. Ho avuto accesso alla mia pagina personale e nell’elenco delle mie partecipazioni non trovo indicato un evento al quale ho partecipato nel 2……
    La mancata registrazione di un evento nella sua pagina personale può dipendere dai uno dei seguenti motivi:
    l’evento non è compreso tra quelli riconosciuti per il rilascio di crediti formativi;
    il suo nominativo non è stato trasmesso all’anagrafe nazionale dei crediti dall’organizzatore dell’evento.
  40. Nel caso in cui una mia partecipazione ad un evento riconosciuto per il rilascio di CFP non è presente nella mia pagina personale cosa devo fare?
    Deve rivolgersi esclusivamente all’organizzatore dell’evento per chiedere spiegazioni dell’accaduto. Nessuna comunicazione deve essere fatta all’anagrafe nazionale dei crediti o al CNI. L’aggiornamento dei dati avviene esclusivamente attraverso una apposita comunicazione tra i singoli organizzatori sia essi Ordini territoriali che Provider e l’anagrafe nazionale.
  41. Ho avuto accesso alla mia pagina personale e nell’elenco delle mie partecipazioni non trovo indicato un evento al quale ho partecipato nel 2…..
    Il provider e i singoli Ordini territoriali hanno 30 gg di tempo dalla fine dell’evento per trasmettere all’anagrafe l’elenco dei partecipanti. Pertanto la invitiamo a contattare l’organizzatore solo dopo che siano trascorsi i 30 gg di cui sopra.
  42. Mi sono iscritto all’Ordine nel corso nel mese di novembre, mi verranno comunque detratto 30 CFP alla fine dell’anno?
    In caso di prima iscrizione durante l’anno solare verrà applicata la seguente regola:
    a) iscrizioni da 1 Gennaio al 30 Giugno: alla fine dell’anno saranno detratti 30 CFP;
    b) iscrizioni dal 1 Luglio al 31 Dicembre: alla fine del primo anno verranno detratti 15 CFP.
  43. Come viene determinata la data di assegnazione dei CFP per gli eventi non formali?
    La data di assegnazione dei CFP coincide con la data di fine evento per gli eventi Frontali e con quella dell’esame finale per gli eventi erogati in modalità FAD e per i corsi di formazione con esame finale.
  44. Ho frequentato un corso di formazione per tutta la durata dall’evento, ma non ho superato l’esame finale, posso acquisire i cfp previsti?
    NO.
  45. Come viene determinata la data di assegnazione dei CFP di tipo formale?
    I crediti di tipo formale verranno registrati riconosciuti in un’unica soluzione alla seguente data:
    Master: alla data di superamento del esame finale;
    Corsi universitari: alla data di superamento dell’esame finale;
    Dottorato di ricerca: alla data di conclusione del singolo anno secondo le modalità previste dal regolamento accademico.
  46. Come viene aggiornata la posizione dei professionisti che al 1 Gennaio hanno meno di 30 CFP registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti?
    Per tutti i professionisti che alla data del 1 gennaio risultano avere un numero di CFP inferiori a 30, si procederà, ad un aggiornamento dei CFP maturati e registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti con cadenza trimestrale (1 Aprile, 1 Luglio, 1 Ottobre) fino all’eventuale superamento della soglia di 30 CFP.
  47. Ho Inviato nei tempi previsti l’autocertificazione per il riconoscimento dei 15 CFP dovuti per aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa – professionale, ma accedendo nella mia pagina personale ho verificato che non mi sono stati riconosciuti.
    I motivi del mancato riconoscimento possono essere i seguenti:
    iscrizione all’Ordine successiva al 01 luglio 2014, e pertanto impossibilità di poter svolgere attività professionale per
    almeno 6 mesi nel 2014 come richiesto dalle linee guida;
    periodo di esonero superiore ai 6 mesi ottenuti nel 2014. È possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale
    conseguente all’attività lavorativa – professionale solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell’anno
    al netto di eventuali esoneri;
    mancata indicazione delle informazioni minime richieste dalla linee di indirizzo.
  1. ho inoltrato attraverso il mio ordine di appartenenza istanza di riconoscimento di cfp per frequenza di master di I e II livello, di corsi universitari con esame finale e dottorato di ricerca, ma non trovo la registrazione dei cfp nella mia scheda personale.
    Deve rivolgersi esclusivamente al suo Ordine di appartenenza per chiedere spiegazioni sulla mancata o inesatta trasmissione dei dati all’anagrafe nazionale dei crediti. Nessuna comunicazione deve essere fatta all’anagrafe nazionale dei crediti o al CNI. L’aggiornamento dei dati avviene esclusivamente attraverso una apposita comunicazione tra Ordini territoriali e l’anagrafe nazionale.
  2. Come avviene la Certificazione dei crediti?
    A richiesta dell’interessato o di terzi soggetti che ne abbiamo diritto, l’Ordine di appartenenza, tramite l’Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI, può rilasciare un certificato relativo all’assolvimento dell’obbligo formativo.
    Tale certificazione potrà configurarsi come segue: attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata dall’Ordine di appartenenza, con indicazione del numero dei CFP effettivamente registrati nell’Anagrafe alla data richiesta;
    certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo: attestazione rilasciata a cura di dell’Ordine di appartenenza, nella quale si attesta che il professionista alla data richiesta ha assolto il proprio obbligo formativo previsto dal vigente regolamento.
    Non è consentito rilasciare a soggetti diversi dall’interessato il dettaglio degli eventi formativi cui ha preso parte il professionista, registrati nell’Anagrafe nazionale dei crediti.
  3. Ho notato che alcuni crediti acquisiti durante il periodo di esonero non mi sono stati riconosciuti. Cosa devo fare?
    Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento. La partecipazione all’evento formativo è comunque registrata nell’anagrafe nazionale dei crediti.