Albo Speciale

Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti (STP)

A seguito delle disposizioni contenute nel D.M. 08/02/2013 n. 34 “Regolamento in materia delle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della Legge 12/11/2011 n. 83”, il Consiglio con delibera del 09/10/2023, n. 1000, ha istituito la “Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti” di questo Ordine Ingegneri.

Potranno iscriversi nella suddetta Sezione speciale, le Società di professionisti la cui sede legale ricade nella circoscrizione territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, a seguito di presentazione di istanza in bollo (il cui importo attuale è di euro 16,00) formulata dal Legale rappresentante e corredata dalla documentazione prevista.

Caratteristiche delle società tra professionisti:

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti
Avere come oggetto “l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico
Essere iscritte al Registro delle imprese:
-nella sezione speciale nel caso sia una società di persone
-nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali.

Avere sede legale nella Provincia di Agrigento (per le società multidisciplinari essere iscritte presso l’Albo o il registro dell’Ordine o Collegio relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo).

Avere atto costitutivo che preveda:
1.l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
2.l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
3.criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
4.le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti.

Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio approverà l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo. Sarà poi compito della società far annotare l’avvenuta iscrizione all’albo nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine invece rilevasse delle difformità tra quanto riportato (o dichiarato) dalla società e quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari, comunicherà tempestivamente alla società i motivi che non consentono l’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società potrà rispondere
con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti integrativi.
Si apre, in questo caso, una fase di contradditorio tra la società e il Consiglio dell’Ordine. Se il contradditorio ha esito positivo, la società viene regolarmente iscritta nella sezione speciale dell’albo. Se invece il contradditorio ha esito negativo, il Consiglio dell’Ordine comunicherà il rifiuto di iscrizione al legale rappresentante della società attraverso un atto scritto (il DM 34/2013 parla di “lettera di diniego”). Tale atto sarà impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, ovvero – nel caso degli ingegneri – attraverso un ricorso al CNI (ex D.M. 1ottobre1948). La società potrà comunque ricorrere all’autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.

Eventuali variazioni dei dati pubblicati nell’albo per una società già iscritta dovranno essere comunicate al Consiglio dell’Ordine dalla stessa società, per consentirne l’aggiornamento

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CONSIGLIO DELL’ORDINE:

  1. Documentazione obbligatoria
  2. Domanda in Marca da bollo € 16.00
  3. Elenco nominativi dei soci della STP
  4. Dichiarazione Insussistenza di incompatibilità  SOCIO
  5. Dichiarazione Insussistenza di incompatibilità LEGALE RAPPRESENTANTE

Riferimenti Normativi:

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU Serie Generale n.81 del 6-4-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2013″

Legge n. 183 del 12/11/2011, art. 10 (modificata con D.L. n. 1 del 24/01/2012, art. 9 bis)

Circolare CNI n. 203 del 17 aprile 2013 “Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183″.

 

Elenco Certificatori Energetici

Si allega il link dell’Elenco Certificatori Energetici

 

Elenco Esperti in Acustica

Si allega il link dell’Elenco Esperti in Acustica

 

Elenco Docenti Universitari

Si allega la copia dell’Elenco Speciale Docenti Universitari a Tempo Pieno (art. 11 D.P.R. 11/07/1980 N. 382)