Prevenzione Incendi

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO (EX LEGGE 818/84)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2011 recante “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, nell’ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell’art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, nonche’ del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

 

Riportiamo qui di seguito gli articoli (DM 5 agosto 2011) di interesse relativi ai requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali:
REQUISITI:
Omissis…

Art. 3
Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell’interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’albo professionale;

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.

3. L’attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e’ richiesta:

a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sara’ comprovato dall’interessato all’Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;

b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d’insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti e’ richiesto soltanto il superamento dell’esame inteso ad accertare l’idoneita’ dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.

Omissis….

Iscrizione

Per richiedere l’inserimento negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati alle certificazioni di prevenzione incendi, occorre presentare apposita domanda all’Ordine degli Ingegneri in marca da bollo da €16.00

Si allegano le copie
Modulo Iscrizione Elenchi Ministero Interno Corso Base
Modulo Iscrizione Elenchi Ministero Interno Funzionari VVF

 

Aggiornamento

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO
L’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco. Gli iscritti che non avranno completato il monte ore di aggiornamento richiesto entro la scadenza saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno e non potranno quindi esercitare le prestazioni riservate ai professionisti antincendio ( gli atti emessi e sottoscritti dai professionisti antincendio in regime di sospensione sono nulli). Completato il mantenimento obbligatorio, il sistema provvederà a ripristinare l’iscrizione del professionista negli elenchi.
Non è attualmente previsto un limite di durata della sospensione del professionista antincendio dagli elenchi del Ministero dell’Interno.
Si ricorda infine che i corsi/seminari di aggiornamento devono essere organizzati da Ordini o Collegi professionali ed autorizzati dalla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e che il numero massimo di ore per seminari è pari a 12.

Si allegano la copia della Circolare

Ricerca

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